Articolo 4 del Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
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23 giugno 1998
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27 ottobre 1999
Art. 4. Istituto universitario di scienze motorie di Roma 1. L'ISEF di Roma e' trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le universita' e per gli istituti di istruzione universitaria statali.
Il corso di laurea in scienze motorie e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di (( sei )) componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti (( anche stranieri )) delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attivita' e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facolta', nonche' quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
4. Il comitato dura in carica (( tre anni )) accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonche' le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.
5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianita' maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1999
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