Articolo 5 del Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 giugno 1998
Art. 5. Personale docente non universitario 1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facolta', corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'universita' e, comunque, non oltre il compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le universita' cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Nota agli articoli 5 e 6:
- Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.
Entrata in vigore il 23 giugno 1998
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