Articolo 6 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 38
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17 aprile 2013
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6 maggio 2021
Art. 6. Impianti di distribuzione carburanti (( 1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini. )) 2. L'istituzione della rivendita e' consentita nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nonche' dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all' articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 , e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall' articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 .
(( 2-bis. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarita' dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia gia' istituita una rivendita speciale o un patentino. )) 3. Per locale chiuso all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato:
a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero
b) alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il parametro dimensionale, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio igienico.
5. Le domande sono presentate all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni, nonche' da copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi di cui al comma 2. La perizia contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa piu' vicine, nonche' degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale piu' breve;
c) una planimetria dell'impianto di distribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) la natura dell'eventuale attivita' commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati;
b) la sussistenza di eventuali ((violazioni)) fiscali ((e situazioni)) morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione ((di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,)) definitivamente accertate o risultanti da sentenze non ((piu')) impugnabili.
7. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 5 e 6 l'Ufficio competente invita il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7:
a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate improcedibili;
b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.
9. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche', ai sensi dell' articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 , e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
10. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
11. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
12. Restano fermi, finche' le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all'istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell' articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 , e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall' articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 .
13. Qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l'impossibilita' del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, non sia consentita l'istituzione di una rivendita, nella medesima stazione e' sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.
14. Nell'ambito di un medesimo territorio comunale l'attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, puo' avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria gia' attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l'istituzione delle rivendite di cui all'articolo 3, l'Ufficio di cui al comma 5 valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l'impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento.
Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce e' soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9.
15. Le rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti, anche per effetto di quanto previsto al comma 14, non sono suscettibili di trasferimento.
16. Fuori dai casi di cui al comma 13, e' sempre consentito esporre, sia all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati.
Entrata in vigore il 6 maggio 2021
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