Articolo 4 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 38
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17 aprile 2013
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6 maggio 2021
Art. 4. Criteri per l'istituzione di rivendite speciali 1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all' articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , da valutare in ragione:
a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento;
b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51)) .
2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:
a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 ((comma 3, e a condizione che la rivendita piu' vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,)) , sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:
1) sale Bingo;
2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
4) stazioni metropolitane;
5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in piu' locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreche' sussistano le particolari esigenze di ((servizio,)) in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.
(( 2-bis. Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita piu' vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. )) 3. Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.
4. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che puo' essere stabilito caso per caso, non possono operare per piu' di otto mesi all'anno.
Entrata in vigore il 6 maggio 2021
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