Art. 13. Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Ai fini dell'esercizio di tutte le attivita' previste dal presente regolamento l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza.
2. I competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 , e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate con modalita' elettronica.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 , e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate con modalita' elettronica.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.