Articolo 10 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 38
Articolo 9Articolo 11
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17 aprile 2013
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6 maggio 2021
Art. 10. Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie 1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite piu' vicine.
2. Il trasferimento in zona e' subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite piu' vicine, delle distanze di cui all'articolo 2.
3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2, il trasferimento in zona e' consentito qualora determini l'aumento della distanza preesistente; rimane ferma l'applicazione del comma 2 relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.
4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2 puo' essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorche' lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purche' tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facolta' puo' essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarita' della rivendita.
5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite piu' vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria e' sempre considerato fuori zona.
(( 5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e' consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51)) .
7. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonche' dalla precedente cessione.
Entrata in vigore il 6 maggio 2021
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