Articolo 12 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 38
Articolo 11Articolo 13
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17 aprile 2013
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6 maggio 2021
Art. 12. Trasferimenti per causa di forza maggiore 1. ((Le domande)) di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresi' consentite ((, in qualsiasi periodo dell'anno,)) per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilita' dell'esercizio della attivita'.
2. L'Ufficio competente puo' autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri ((...)) di cui all'articolo 2, ((comma 2,)) il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. ((Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non puo' essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi.))
Entrata in vigore il 6 maggio 2021
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