Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della societa' o ente si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le disposizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o della perdita in base al bilancio finale di liquidazione.
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo, e' determinato in via provvisoria in base alle dichiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base al bilancio finale.
Tuttavia i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi qualora la liquidazione si protragga per piu' di cinque periodi di imposta, compreso quello in corso all'inizio della liquidazione, e in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta nel secondo comma.