Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1974
Art. 16. Fusione di societa'

Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la fusione di piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali delle societa' fuse, ancorche' risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall' art. 2502 del codice civile .
Per le plusvalenze iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o della societa' incorporante, con o senza imputazione al capitale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
12. Delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia conto, agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili.
La societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
Se la societa' risultante dalla fusione o incorporante e una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il reddito delle societa' fuse o incorporate soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato secondo le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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