Il reddito complessivo e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , relative al reddito d'impresa, salvo quanto e' stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.
Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ((e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali))
Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della societa' o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.
Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.