Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
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1 gennaio 1974
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Versione
18 dicembre 1977
Art. 5. Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , relative al reddito d'impresa, salvo quanto e' stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.
Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ((e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali))
Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della societa' o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.
Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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