Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1974
Art. 21. Componenti negativi dell'imponibile

Le minusvalenze patrimoniali sono deducibili dal reddito complessivo degli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 soltanto se si sono verificate in dipendenza della cessione di beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate.
Gli altri costi e oneri, compresi gli interessi passivi, sostenuti nell'esercizio di attivita' i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile sono deducibili a norma delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , relative al reddito d'impresa se le attivita' stesse sono gestite distintamente e con contabilita' separata.
In mancanza della contabilita' separata i costi e gli oneri sostenuti dall'ente, compresi gli interessi passivi ed escluse le minusvalenze di cui al primo comma, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi. Ai fini del rapporto si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive e dei proventi immobiliari indicati nel secondo comma dell'art. 52 del predetto decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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