Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1974
Art. 4. Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 10, 17 e 24.
Il periodo d'imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o e' determinata in due o piu' anni il periodo d'imposta e' costituito dall'anno solare.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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