Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1974
Art. 1. Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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