Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1974
Art. 8. Scomputo delle ritenute d'acconto

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.
Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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