Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
19 agosto 1986
Art. 17. Riporto delle perdite

Le societa' e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
((In caso di fusione le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi.
La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di societa' che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla societa' incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonche' alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra societa' che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima societa' o da un medesimo ente))
Entrata in vigore il 19 agosto 1986
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