Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono aboliti i tributi indicati nell' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e sono abrogate le disposizioni relative ai tributi stessi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.
Per quanto concerne i rapporti tributari in corso valgono le disposizioni dell'art. 83 del predetto decreto, salvo il disposto dei successivi articoli di questo titolo.