Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1974
Art. 26. Abolizione di altri tributi

Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono aboliti i tributi indicati nell' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e sono abrogate le disposizioni relative ai tributi stessi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.
Per quanto concerne i rapporti tributari in corso valgono le disposizioni dell'art. 83 del predetto decreto, salvo il disposto dei successivi articoli di questo titolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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