Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1974
Art. 3. Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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