Il reddito complessivo imponibile delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni.
Per gli enti, diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali si tiene conto, agli effetti dei precedenti commi, soltanto dei redditi indicati nell'art. 19 del presente decreto.
((I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile))