Articolo 7 del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 luglio 2011
Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore il 1 luglio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente