Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 maggio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 maggio 1975 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Articolo unico
Il penultimo comma dell' articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Conseguono l'idoneita' coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale".