Legge 26 aprile 1975, n. 140

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Articolo unico

        Il penultimo comma dell' articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Conseguono l'idoneita' coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale".