Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
Articolo 24Articolo 26
Versione
2 febbraio 1982
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Versione
16 ottobre 1986
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Versione
9 aprile 1992
Art. 25.
Ricorso alla Corte dei conti

L' art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento. ((2))
La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.
L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.
Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 1986, N. 656 .
Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico".

------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo-2 aprile 1992, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1992, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ), nel testo di cui all' art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico".
Entrata in vigore il 9 aprile 1992
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