Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 febbraio 1982
Art. 5.
Assegno di incollocabilita'

Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente