Articolo 4 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 settembre 1994
Art. 4. Albo 1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attivita' di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori gia' iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facolta' di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.
Entrata in vigore il 7 settembre 1994
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