Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 febbraio 1954
Art. 2.
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1954
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente