Articolo 2 del Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13
Articolo 1Articolo 3
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6 febbraio 2003
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6 aprile 2003
Art. 2. (( (Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) )) (( 1. All' articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 , anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale" ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2003
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