Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
Articolo 3Articolo 5
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8 maggio 2001
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19 dicembre 2012
Art. 4. Il bollettino di conto corrente postale (( 1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste )) 2. Poste puo' autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini.
3. L'uso di bollettini non autorizzati puo' costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.
(( 4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche )) 5. Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalita' del correntista.
6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento e' stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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