Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
Articolo 7Articolo 9
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8 maggio 2001
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31 gennaio 2003
Art. 8. (( (Assegni postali vidimati) )) (( 1. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine e' possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario. ))
Entrata in vigore il 31 gennaio 2003
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