Articolo 8 del Decreto 17 maggio 1995, n. 317
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15 agosto 1995
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1 aprile 2014
Art. 8. (( (Personale docente). )) (( 1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all' articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni.
Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; e' consentito altresi' al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente puo' consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all' articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi.
6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di eta' di sessantotto anni, di cui all' articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari, purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attivita' presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede. ))
Entrata in vigore il 1 aprile 2014
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