Art. 14. Norme transitorie (( 1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 , le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attivita', continuano la predetta attivita' dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti. )) (( 1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si applicano le disposizioni di cui all' articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . L'applicazione del presente comma non comporta, di per se', variazione della titolarita' dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. )) 2. COMMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391.
3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in societa', aventi o meno personalita' giuridica ed assumere nelle stesse la qualita' di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualita' di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente e' consentito alle medesime autoscuole di trasformare la societa' in ditta individuale. ((4)) 4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attivita', salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ((4)) 5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attivita' e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono piu' ammesse comproprieta' o disponibilita' di veicoli tra piu' scuole non comprese in un unico centro di istruzione. ((4)) 6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2014, N. 30)) .
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 10 gennaio 2014, n. 30 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in societa', aventi o meno personalita' giuridica ed assumere nelle stesse la qualita' di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualita' di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente e' consentito alle medesime autoscuole di trasformare la societa' in ditta individuale. ((4)) 4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attivita', salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ((4)) 5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attivita' e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono piu' ammesse comproprieta' o disponibilita' di veicoli tra piu' scuole non comprese in un unico centro di istruzione. ((4)) 6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2014, N. 30)) .
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 10 gennaio 2014, n. 30 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".