Articolo 9 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033
Articolo 8Articolo 10
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5 settembre 1933
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17 giugno 1947
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28 marzo 1989
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9 maggio 2025
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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