Articolo 7 del Decreto 14 febbraio 2013, n. 22
Articolo 6Articolo 8
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29 marzo 2013
Art. 7. Processo di produzione del CSS-Combustibile 1. La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3.
2. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e alle altre disposizioni applicabili.
3. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorita' di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo.
4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalita' conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto di cui al presente comma e' effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.
Entrata in vigore il 29 marzo 2013
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