Articolo 2 della Legge 19 luglio 1959, n. 588
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 agosto 1959
Art. 2.
L'Ente nazionale di previdenza, ed assistenza per i dipendenti statali e' tenuto a stanziare nei suoi bilanci la quota annuale dovuta per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente.
In dipendenza della garanzia prestata dallo Stato, nei caso di mancato pagamento da parte dell'Ente alle scadenze stabilite dalle annualita' di ammortamento, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro per il tesoro provvedera' ad eseguire il pagamento delle annualita' scadute, aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall' articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959