Articolo 11 del Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110
Articolo 10Articolo 12
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8 agosto 2024
Art. 11. Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate
e Agenzia delle entrate-riscossione 1. All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «puo' avvalersi», sono inserite le seguenti: « , alle medesime condizioni, »; b) le parole: « individuate per l' » sono sostituite dalle seguenti « nella disponibilita' dell' »; c) le parole: « , di immobili demaniali oppure » sono sostituite dalle seguenti: « di immobili demaniali, ovvero ». Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 5-quinquies, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). - (omissis).
5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' avvalersi, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilita' dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali, ovvero previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell' articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.».
Entrata in vigore il 8 agosto 2024