Articolo 16 del Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110
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Art. 16. Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo 1. All' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: « di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi »;
2) le parole: « iscritto a ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento »;
3) le parole: «sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011»;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: « In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. »; c) il comma 5 e' abrogato; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo. ». 2. All' articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: « nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione. »; b) il comma 1, secondo periodo, e' soppresso; c) il comma 2 e' abrogato. 3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 , e' abrogato. 4. Le disposizioni dell' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.
5. (abrogato).
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell' art. 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ). - 1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
2. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi). - 1. (abrogato).
2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .».
Entrata in vigore il 28 marzo 2026
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