Articolo 7 bis del Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547
Articolo 7Articolo 8 bis
Versione
24 novembre 1994
Art. 7-bis. (( (Crediti di imposta relativi all'IVA). )) (( 1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria puo' essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.
2. La graduatoria e' formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.
3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.
4. Gli uffici non possono effettuare piu' di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.
5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso e' sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.
6. Le domande che, per mancanza di disponibilita' finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.
7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo puo' essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile ))
Entrata in vigore il 24 novembre 1994
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