Articolo 1 bis del Decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19
Articolo 1Articolo 1 ter
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16 aprile 1981
Art. 1-bis. ((Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilita', deve attestare che il richiedente risiede o e' domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni:
a) lesioni personali;
b) perdita di congiunti;
c) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica;
d) danni al patrimonio immobiliare;
e) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attivita' professionale.
Il requisito della residenza ovvero del domicilio non e' richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.))
Entrata in vigore il 16 aprile 1981
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