a) lesioni personali;
b) perdita di congiunti;
c) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica;
d) danni al patrimonio immobiliare;
e) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attivita' professionale.
Il requisito della residenza ovvero del domicilio non e' richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.))