Articolo 9 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
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9 novembre 2020
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25 dicembre 2020
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 , il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 , e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 , sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157 ".
Entrata in vigore il 25 dicembre 2020
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