Articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 novembre 1994
Art. 6. Indennita' di funzione e lavoro straordinario 1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorita' e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Detta indennita' e' sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 6 D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 2. Il testo del comma 1 dell'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".
Entrata in vigore il 17 novembre 1994
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