Articolo 12 - Allegato della Legge 25 novembre 2019, n. 151
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21 dicembre 2019

Articolo 12

Arresto Provvisorio

In caso di urgenza, la Parte Richiedente potra' richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sara' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
La domanda di arresto provvisorio dovra' contenere le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c).
Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adottera' le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informera' prontamente la Parte Richiedente dell'esito.
L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sara' messa in liberta' senza ulteriori formalita', se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorita' Centrale della Parte Richiesta non avra' ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potra' essere prorogato di dieci giorni continuativi.
L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non ostera' all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.

Entrata in vigore il 21 dicembre 2019
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