Art. 8. ((Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio e' prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.)) Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede ((entro i successivi sessanta giorni)) ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247)) ((I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247)) ((I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.))