Articolo 3 del Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115
Articolo 2Articolo 4
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2 maggio 1974
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2 luglio 1974
Art. 3. ((Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalita' di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree cosi' individuate viene concesso il diritto di superficie.)) ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247)) I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1: 2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprieta' interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
((La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.))
Entrata in vigore il 2 luglio 1974
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