Articolo 9 del Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 maggio 1974
>
Versione
2 luglio 1974
Art. 9. ((Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247))
Entrata in vigore il 2 luglio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente