Articolo 1 del Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89
Articolo 2
Versione
28 marzo 1995
Art. 1. 1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.
Entrata in vigore il 28 marzo 1995
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