Articolo 6 del Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 marzo 1995
Art. 6. 1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all' articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , instaurati dalle pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.
2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall' articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.
Entrata in vigore il 28 marzo 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente