Articolo 18 del Regio decreto 1 marzo 1928, n. 842
Articolo 17Articolo 19
Versione
16 maggio 1928
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Versione
15 febbraio 2018
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
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