Provvedimento: L'art. 1 del R.d. 5 settembre 1938, n.1530, recante norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi in terzo grado in materia di Tributi locali, nel richiedere espressamente , per i ricorsi dinanzi alla commissione centrale, la formulazione dei motivi,tende ad imporre la specificita delle censure di violazione di legge, tipiche del giudizio di terzo grado pertanto, da esso non si puo argomentare a contrario che nessun Obbligo di motivazione ricorra per l'appello davanti alla G. P. a.,ma solo dedurre che per tale grado non occorrano motivi specifici di impugnazione e basti solamente una generica delimitazione del campo del riesame della controversia,che elimini incertezze nel quantum …
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