Articolo 4 della Legge 27 giugno 1964, n. 452
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 luglio 1964
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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