Articolo 2 del Decreto 18 marzo 1998, n. 144
Articolo 1
Versione
28 maggio 1998
Art. 2. Norma transitoria 1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta.
Entrata in vigore il 28 maggio 1998
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