Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
Articolo 2
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10 dicembre 1994
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1 gennaio 1998
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1 aprile 1998
Art. 1. Principi generali e precisazioni terminologiche 1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalita', da principi di certezza, pubblicita', trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidita' dei pagamenti.
2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.
3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:
a) Ragionerie centrali;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)) ;
c) Ragionerie provinciali.
Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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