Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
Articolo 5Articolo 7
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10 dicembre 1994
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9 aprile 1997
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6 settembre 1997
Art. 6. Mandato informatico 1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi.
3. Il mandato informatico e' costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente articolo 5.
4. Il mandato informatico non puo' avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 .
5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilita' del dirigente competente alla spesa, con modalita' atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilita' e la sicurezza dei dati.
6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'. Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104 . (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 , 5 , 6 , 13 , 16 , 17 , 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998". ----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Entrata in vigore il 6 settembre 1997
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